Statuto Associazione
1. Denominazione
È costituita l’associazione denominata Bluerose Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117 (di seguito l’Associazione). L’utilizzo dell’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Sede
L’Associazione ha sede nel Comune di Milano e potrà istituire, su delibera dell’organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell’ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell’organo amministrativo e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.
3. Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
4. Scopo e attività dell’Associazione
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, l’Associazione si propone di favorire la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzarne il potenziale di crescita. L’Associazione si propone di organizzare eventi di condivisione della cultura artistica e cinematografica, e in particolare festival cinematografici. L’associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117:
lettera i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, rivolte agli associati e ai loro familiari, a persone in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione e a persone appartenenti a categorie fragili, emarginate o svantaggiate, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
• promuovere e favorire l’aggregazione, la crescita, il benessere e la socializzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, della cultura
• promuovere e organizzare attività ed eventi culturali, informativi, artistici e ricreativi.
• produrre, diffondere e distribuire materiale informativo, libri, audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali, riguardanti le materie di interesse e le attività dell’Associazione
• proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione delle attività culturali
Inoltre, l’Associazione provvederà a promuovere le attività svolte dall’Associazione, collaborando se necessario con enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e progettualità condivise, nonché a organizzare ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali,
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo amministrativo è deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato svolta dai propri associati.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.
5. Ammissione, diritti e doveri degli associati
Possono aderire all’Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano a realizzarli mettendo a disposizione volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.
I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta all’organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’organo amministrativo, nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. L’interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
Possono aderire all’Associazione persone fisiche, enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dall’organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’Associazione.
In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, ad eccezione del recesso, l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della delibera assembleare ex art. 24 c.c.
L’associato, in caso di esclusione, viene cancellato dal libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell’assemblea.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all’organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dall’organo amministrativo.
Gli associati hanno il dovere di:
a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c. versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall’organo amministrativo.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
6. Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
• assemblea degli associati;
• organo amministrativo (consiglio direttivo);
。 presidente;
• organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
• organo di revisione, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
• collegio dei probiviri, se nominato.
7. Elezioni alle cariche associative
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.
Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
8. Assemblea degli associati
L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell’Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.
All’assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:
o elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
o elegge e revoca, quando previsto, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera sull’ammissione degli aspiranti associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di non ammissione, adottata dal consiglio direttivo;
• delibera sull’esclusione degli associati in caso di reclamo awerso la delibera motivata di esclusione, adottata dal consiglio direttivo;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:
• delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
9. Funzionamento dell’assemblea degli associati
La convocazione dell’assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall’organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.
Salvo ove diversamente previsto, l’assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l’assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati..
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:
• sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
10. Organo amministrativo (consiglio direttivo)
L’organo amministrativo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea.
La rappresentanza dell’associazione spetta al presidente.
Rientra nella sfera di competenza dell’organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
• eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
• formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
• redigere e approvare il regolamento interno dell’Associazione;
• determinare la quota associativa annuale;
• predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
• predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
o deliberare l’ammissione degli associati;
• deliberare sull’esclusione degli associati;
• deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
• trasferire, se necessario, la sede legale dell’Associazione nel Comune in cui è situata.
L’organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all’anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l’ordine del giorno, da inviare 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’adunanza dell’organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.
Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
L’organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.
L’organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:
• il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
11. Composizione dell’organo amministrativo
L’Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri eletti dall’assemblea ordinaria.
Non può essere membro dell’organo amministrativo, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
Il primo organo amministrativo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, viene eletto dall’assemblea degli associati.
L’organo amministrativo dura in carica anni 3. Al termine del mandato i membri dell’organo amministrativo possono essere rieletti.
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l’organo amministrativo convoca entro 30 giorni l’assemblea per la sua sostituzione.
Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell’organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino all’elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
L’organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dall’organo amministrativo decaduto.
12. Compiti del presidente e del vicepresidente
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto l’organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’organo amministrativo, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio direttivo,
Il presidente convoca e presiede l’assemblea e l’organo amministrativo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all’attività compiuta.
Il presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea degli associati e del consiglio direttivo.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
13. Organo di controllo
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea elegge un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì eletto un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 c.c.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
L’organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell’assemblea, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’incarico di membro dell’organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
14. Revisore legale dei conti
Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l’assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’assemblea dei soci può eleggere il revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
15. Collegio dei probiviri
L’assemblea può eleggere il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.
L’incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il collegio dei probiviri emetterà la propria d’ecisione sul merito della questione oggetto d’el’ procedimento precisando altresì, nel caso che venga riconosciuta l’a responsabilità dell’associato, la gravità dell’infrazione e determinando l’eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal segretario del collegio dei probiviri al consiglio direttivo, il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l’esecuzione.
16. Patrimonio dell’Associazione
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
17. Risorse economiche
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo fiunzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti, diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
18. Destinazione degli avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
19. Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati, L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
20. Diritti degli associati al patrimonio sociale
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
21. Esercizio sociale e bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi della legge e in, particolare degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall’organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, previsti dall’art. 14 del d. Lgs. 117/2017, l’organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all’assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.
22. Scioglimento e liquidazione dell’Associazione
L’assemblea che delibera lo scioglimento elegge un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
23. Disposizione transitoria
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l’Associazione vi sarà iscritta o migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
24. Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.